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Valore complessivo ai fini imu della casa di abitazione del nucleo: ecco il calcolo corretto

L’IMU (ovvero l’imposta municipale unica o propria) è un’imposta del sistema tributario italiano, di tipo diretto e patrimoniale e il soggetto attivo dell’imposta è il comune. In questo articolo di oggi andremo a scoprire a quanto ammonta il valore complessivo ai fini imu della casa di abitazione del nucleo.

Innanzitutto puntiamo il tutto sul capire che l’IMU si calcola sul valore fiscale di un immobile (che ha una base imponibile) e la cosa da precisare è che per l’abitazione principale non è dovuta. Attenzione, però perché sono assoggettate all’imposta soltanto le prime case classificate nelle seguenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso) e inoltre sono soggette a IMU tutte le seconde case.

Per il Calcolo del valore fiscale (con base imponibile per l’IMU) si parte invece dalla rendita catastale e la si rivaluta del 5% moltiplicandola per uno dei coefficienti che sono previsti dalla normativa. E’ importante anche precisare che ci sono coefficienti per le varie categorie catastali ma ecco, qui di seguito, l’elenco dei coefficienti del 2021.

Qual è il valore complessivo ai fini imu relativa alla casa di abitazione del nucleo?

Si inizia innanzitutto con la categoria catastale da A/1 a A/11 e moltiplicatore 160; si continua con la A/10, moltiplicatore 80; poi con a B/1 a B/8, moltiplicatore 140; proseguiamo con C/1, moltiplicatore 55 e ancora categorie C/2- C/6, C/7, moltiplicatore 160.

Il valore catastale che si ottiene si moltiplica poi per l’aliquota d’imposta IMU, che è stata fissata allo 0,76% per tutte le tipologie di fabbricati, con la sola eccezione della prima casa con aliquota agevolata dello 0,4%.

Per calcolare l’IMU bisogna essere in possesso, comunque, di alcuni elementi: la rendita catastale dell’immobile, l’aliquota applicata dal comune, la tipologia dell’immobile, la quota relativa al possesso e le eventuali agevolazioni e riduzioni di cui si ha diritto.

L’IMU non si paga mai sull’abitazione principale, ad esclusione però di quegli immobili di lusso che appartengono alle categorie catastali A/1. Inoltre ci sono anche ulteriori casi di esenzione e di agevolazioni specifiche, tra cui c’è anche quella prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a tutti i parenti di primo grado in linea retta.

Invece, per gli immobili che sono concessi in locazione con un contratto di affitto a canone concordato è sempre possibile richiedere al comune una riduzione sull’IMU della percentuale del 25%. Infine per quel che riguarda l’IMU, questo viene pagato in due rate, che scadono rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre di quello stesso anno corrente.

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