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“Non pagare mai queste bollette!”: attenzione, ecco quali

Quando parliamo di bollette facciamo riferimento al suo concetto base ovvero alla fatturazione e il calcolo di una certa specifica utenza energetica, risulta essere oggi uno degli elementi che “spinge” a prodigarsi dal punto di vista economico, indipendentemente dal contesto di cui stiamo parlando.

Siamo “abituati” fin dalla giovanissima età a concepire le bollette come una forma di forma di obbligo eppure ci sono alcuni casi in cui le bollette non vanno considerate come “necessarie” e per questo motivo non sempre bisogna pagarle. Si tratta più che altro di condizioni che sono legate a situazioni specifiche come ad esempio se il fornitore dei servizi energetici, come nel caso dell’acqua, del gas e della luce, in cui non manifestano una forma di sollecito per vari anni, facendo scattare il contesto della prescrizione.

Attraverso diverse forme di “scadenze”, ci sono delle bollette emesse da date specifiche che, se non sono soggette a dei solleciti, possono essere non pagate senza nessun tipo di ripercussione. Per fare un esempio più concreto diciamo che tutte le forniture dell’energia elettrica hanno una prescrizione che si attiva soltanto dopo un periodo di circa 5 anni.

Per quelle che hanno un’emissione fino al 2 marzo del 2018, parte proprio dal giorno successivo a questa data e il termine viene poi ridotto da 5 a 2 anni. Quanto detto significa che tutte quelle recenti emesse e non sollecitate, dopo un periodo di circa 2 anni, non possono essere impugnate da parte della società.

Attenzione a queste bollette: non devono essere pagate

Questo stesso identico concetto è comunque da applicare anche, seppur per tempistiche diverse, alle forniture del gas, che passano da un periodo di 5 fino ad un periodo di 2 anni partendo dal 1° gennaio del 2019, oppure quelle dell’acqua che partono dal 1° gennaio del 2020, ed è un concetto che resta valido anche per i diversi conguagli.

Per quel che riguarda, invece, le bollette del telefono vediamo che esse restano “legate” ad una prescrizione di 5 anni anche se il Canore Rai “scade”. E, invece, da questo punto di vista, sempre tenendo ben presente di calcolare l’assenza dei solleciti (quindi si tratta di una condizione più difficile rispetto a quelle delle bollette tradizionali dato che questa è una vera e propria tassa dello stato) si parla di periodo di 10 anni partendo dalla data di scadenza.

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